Provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 239 del 24 settembre sono state pubblicate alcune Decisioni di esecuzione per alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana.

La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1280 della Commissione, del 21 settembre 2018, pone alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 6253], che ha informato la Commissione sull’attuale situazione della peste suina africana nella provincia di Varna. Il paese, in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza. Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1216, adottata in seguito all’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e abrogata attraverso la Decisione in esame, in Bulgaria la situazione epidemiologica è rimasta stabile; le autorità bulgare hanno attuato le necessarie misure di lotta alla malattia e hanno raccolto dati di sorveglianza supplementari. Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, la Bulgaria provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della presente decisione che si applica fino al 30 ottobre 2018.

La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del 21 settembre 2018, è invece relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero C(2018) 6255], il quale ha informato la Commissione sulla situazione aggiornata della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici nella regione delle Ardenne e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva.

Il Belgio provvede affinché la zona infetta da esso istituita, nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone di cui all’allegato della presente decisione che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 e si applica fino al 30 novembre 2018.

Infine la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione, del 21 settembre 2018, modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 6256].

Nell’agosto 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Marijampolė in Lituania. Nello stesso mese sono stati rilevati due casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Elbląg e Kętrzyński in Polonia. Pertanto l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

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