Partenza soft per la fatturazione elettronica

All’interno del Decreto Fiscale, l’Aula di Montecitorio ha approvato nei giorni scorsi le modifiche alla fatturazione elettronica introdotte dal Senato. Per il periodo d’imposta 2019 (articolo 10 bis) sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non sono applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, la riduzione al 20% si applica fino al 30 settembre 2019.
Il servizio di conservazione delle fatture elettroniche è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate e Sogei non potrà avvalersi di soggetti terzi.

L’articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1 luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. La norma non incide la disciplina dell’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.

Modificati i termini di annotazione delle fatture emesse (articolo 12): tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

Abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio (articolo 13).

L’articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. L’articolo prevede, inoltre, che tale obbligo risulta soddisfatto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, nonché estende al registro dei corrispettivi la deroga, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, già prevista per il registro delle fatture e per quello degli acquisti.

Fonte AnmviOggi

Iscriviti alla newsletter
ISCRIVITI
close-link
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER