Modifiche alle norme relative all’immissione sul mercato e all’uso di mangimi

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 328 del 12 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

Al fine di consentire un’etichettatura appropriata, in alcune lingue dell’Unione è permesso l’uso di specifiche espressioni per i mangimi per animali da compagnia. Un numero crescente di autorizzazioni di additivi per mangimi stabilisce tenori massimi per gli additivi nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi per i quali tali valori non erano stati fissati in precedenza ed altre autorizzazioni hanno recentemente introdotto il concetto di tenore massimo raccomandato di additivo nei mangimi completi.

La tecnologia di fabbricazione dei mangimi può inoltre determinare riduzioni della quantità aggiunta di additivi come le vitamine, che potrebbero anche essere presenti naturalmente nel prodotto finale. Ciò potrebbe dar luogo ad ambiguità nella pratica, se l’operatore deve indicare sull’etichetta la quantità aggiunta, ma l’autorità di controllo può solo analizzare e verificare la quantità nel prodotto finale.

Al fine di tenere conto di questi sviluppi e di garantire un’etichettatura equilibrata, adeguata ed efficace delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, è opportuno modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009.

Gli sviluppi tecnologici consentono un maggiore impiego come mangimi degli alimenti che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 68/2013  della Commissione elenca tali “ex prodotti alimentari” tra le materie prime per mangimi. Tuttavia, dato che in alcuni casi la qualità di tali ex prodotti alimentari può non essere conforme ai requisiti per i mangimi, nella loro etichettatura dovrebbe essere specificato che l’impiego come mangimi è consentito unicamente previa trasformazione.

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche degli allegati, al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi per gli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un’agevole transizione verso la nuova etichettatura.

Pertanto gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1 gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1 gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1 gennaio 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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