Modificati i LMR di alcune sostanze utilizzate in o su determinati prodotti

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 256 del 12 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti.

In merito alle citate sostanze, e in base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Inoltre è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti, conformemente all’allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 1 maggio 2019. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e si applica a decorrere dal 1 maggio 2019.

Il Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, infine, modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti, conformemente all’allegato del presente regolamento. anche in questo caso il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1 maggio 2019 data di applicazione del presente regolamento.

 

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