Misure di biosicurezza rafforzate per contrastare la trasmissione dell’HPAI da uccelli selvatici

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 205 del 14 agosto 2014 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

La decisione stabilisce misure di riduzione del rischio, determinate misure di biosicurezza rafforzate e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, di virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende, nonché misure volte a sensibilizzare i titolari e altre persone attive nel settore avicolo a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Gli Stati membri devono individuare nei loro territori zone particolarmente a rischio di introduzione dei virus dell’HPAI nelle aziende, tenendo conto di: fattori di rischio esterni (ubicazione geografica, prossimità a zone umide, alta densità di uccelli migratori, detenzione di pollame in allevamenti all’aperto, precedenti casi di aviaria) e fattori di rischio di diffusione dei virus dell’HPAI all’interno di aziende e tra aziende (alta densità di aziende avicole, intensità della circolazione di veicoli per il trasporto di pollame e persone, valutazioni del rischio e le consulenze scientifiche in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell’HPAI attraverso i volatili selvatici, risultati dei programmi di sorveglianza).

Gli Stati membri devono informare il settore avicolo, comprese le piccole aziende, sulla delimitazione delle zone ad alto rischio delle quali devono riesaminarne costantemente l’estensione e la delimitazione. Inoltre hanno l’obbligo di monitorare costantemente la situazione epidemiologica specifica nei propri territori, tenendo presenti anche le minacce costituite dall’individuazione dell’HPAI nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici in altri Stati membri e nei paesi terzi vicini: devono altresì adottare misure idonee e fattibili nelle zone ad alto rischio al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell’HPAI dai volatili selvatici al pollame.

Per ottimizzare il sistema di sorveglianza gli Stati membri devono introdurre o rafforzare i sistemi di individuazione precoce affinché i titolari di aziende avicole segnalino rapidamente qualsiasi segno della presenza di virus dell’HPAI negli allevamenti come per esempio una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di virus. La sorveglianza rafforzata va estesa anche alle popolazioni di volatili selvatici al fine di individuare tempestivamente la presenza di volatili morti o malati.

Qualora nei campioni prelevati da uno o più volatili selvatici sia confermata la presenza di virus dell’HPAI e se è stato individuato un rischio maggiore di introduzione del virus o un rischio potenziale per la salute pubblica, gli Stati membri devono adottare misure supplementari temporanee: misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate; sorveglianza rafforzata dei volatili selvatici; indagini epidemiologiche e visite delle aziende.

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