Ministero della Salute: nuovo piano di controllo per il monitoraggio dei contaminanti nei prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha emanato il nuovo piano annuale di controllo ufficiale per il monitoraggio dei contaminanti di origine animale o industriale nei prodotti alimentari.

Tra i contaminanti da tenere ai livelli più bassi nei prodotti alimentari vi rientrano anche i farmaci veterinari.

Il piano ha lo scopo di programmare e coordinare le attività volte alla verifica della conformità alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza ai fini della valutazione dell’esposizione del consumatore. Fornisce, dunque, indicazioni alle Autorità delle Regioni e delle Province autonome circa la pianificazione del controllo ufficiale dei “contaminanti” nei prodotti alimentari, a partire dal campionamento nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche (articolo 2 del regolamento CEE 315/1993).

Cosa si intende per “contaminante”
. E’ considerata “contaminante” ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente.
I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione (articolo 1 del regolamento CE 315/1993).

Controlli in base al Regolamento UE 625/2017. I controlli sono di tipo:

  • “documentale” (la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa);
  • di “identità” (un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento);
  • di tipo “fisico” (un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa);
  • qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità al regolamento UE 625/2017 (Controlli Ufficiali) a partire dal campionamento in tutte le fasi produttive.

Le verifiche attengono anche alla conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.

Link al Piano nazionale di controllo ufficiale e indicazioni per le attività di monitoraggio dei contaminanti di origine ambientale e industriale, di cui al regolamento (CE) 1881/2006, nei prodotti alimentari

Fonte: Ministero della Salute

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