Manzato risponde ad un’interrogazione sul “meat sounding”

Nel corso della seduta della Commissione agricoltura della Camera del 16 ottobre il Sottosegretario al Mipaaf Franco Manzato ha risposto ad un’interrogazione presentata da Raffaele Nevi sul “meat sounding”.

Nevi, nella sua interrogazione, ricorda che sul mercato agroalimentare sta emergendo la commercializzazione di prodotti a base vegetale che si richiamano direttamente al settore carne, assumendone la denominazione commerciale: salame vegano, bistecche di tofu, scaloppine, cotolette o spezzatini di soia, hamburger vegetali, ma anche latte di soia, latte di riso. Questi ultimi in particolare dovrebbero essere denominati succhi.

Questa denominazione risulta fuorviante sia sotto l’aspetto commerciale che nutrizionale, dato che presenta un prodotto vegetale come fosse un alimento di origine animale, che invece ha caratteristiche nutrizionali, metodi di produzione e provenienza localizzata completamente diversi.

La normativa dell’Unione europea relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti prevede che le informazioni sugli alimenti non debbano invece indurre in errore il consumatore e non debbano essere ambigue né confuse. Sulla vicenda, ricorda sempre Nevi, si è espressa la Corte di giustizia europea che ha chiarito che determinate denominazioni relative a prodotti di origine animale non possono essere utilizzate per prodotti diversi, al fine di non indurre in errore il consumatore.

Nel sottolineare quanto sopra Nevi chiede quindi se sia conforme alla normativa e alla finalità della tutela del consumatore, in riferimento alle caratteristiche e alla natura del prodotto offerto, la commercializzazione di prodotti vegetali con denominazioni di prodotti carnei o comunque animali, anche alla luce della normativa dell’Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

Il Sottosegretario conferma che quanto segnalato è già noto al Ministero che condivide il pericolo di un possibile fraintendimento rispetto a quei prodotti vegetali sostitutivi della carne e del pesce.  È innegabile che nel contesto mondiale, con attenzione ai dati che si possono desumere semplicemente dai media ogni giorno, lo “stile di vita vegano” sembra effettivamente in continua ascesa, e se ne parla sempre di più in vari contesti e secondo diversi profili. Questo è un dato di cui si deve necessariamente tener conto e, nel novero delle varie sue espressioni, l’aspetto legato al settore dell’alimentazione è per il Ministero degno di prioritaria importanza.

Ma l’esigenza primaria, continua Manzato, è quella di evitare indicazioni fuorvianti sulle informazioni al consumatore sia che si tratti di chi predilige un regime alimentare di tipo “vegano” o “vegetariano”, sia per gli altri, consentendo al contempo la salvaguardia della stessa filiera dei prodotti carnei.

Il decreto ministeriale 21 settembre 2005 “Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria” stabilisce le condizioni d’uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti (prosciutto crudo, prosciutto cotto, salame e culatello) e impedisce l’utilizzo di tali denominazioni quando associate a prodotti di origine vegetale.

Inoltre l’allegato VII al regolamento UE n. 1169/2011 fornisce una definizione di carne, ai fini dell’etichettatura quale “… muscoli scheletrici di specie di mammiferi e uccelli riconosciuti idonei al consumo umano con tessuto naturalmente incluso o aderente…”, di qui il termine “carne” può essere utilizzato sulle etichette degli alimenti solo quand’è conforme a tale disposizione.

Nel contesto della politica agroalimentare nazionale acquisiscono sempre maggior rilevanza la difesa della qualità e dell’identità dei nostri prodotti, sia dentro che fuori i confini nazionali.  In questo ambito i controlli effettuati dall’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) sull’etichettatura dei prodotti alimentari comprendono anche quelli sui prodotti cosiddetti “vegani”, verifiche che vengono condotte anche sul web. La definizione “vegano” è incompatibile con le denominazioni (formaggio, latte, yogurt, burro, panna etc.) riservate ai prodotti caseari dalla normativa unionale, salvo solo alcune specifiche deroghe. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 14 giugno 2017.

Ovviamente un alimento “Vegano” non può recare alcun riferimento alle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari né alle denominazioni protette riservate ai formaggi o ad altri prodotti di origine (es. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, etc.).

Sarà cura di questo Ministero, conclude Manzato, continuare a tenere un alto livello di attenzione sull’argomento, adoperandosi nel contempo per promuovere nelle competenti sedi, anche quelle unionali, una normativa mirata che consenta di eliminare riferimenti o denominazioni che possano risultare “evocativi” di prodotti carnei o animali allorché riferiti a prodotti vegetali.

Fonte Camera dei Deputati

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