Le garanzie sulla Salmonella per le carni di polli destinate alla Danimarca

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 60 del 2 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il 5 ottobre 2007 la Danish Veterinary and Food Administration (Amministrazione veterinaria e alimentare danese) ha presentato una domanda alla Commissione affinché alla Danimarca venissero riconosciute le garanzie speciali relative alla Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) per l’intero suo territorio. Nel 2008 il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato “Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo della Salmonella ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie Gallus gallus. Il programma riconosciuto equivalente a quello approvato per la Finlandia e la Svezia ed è conforme al documento di orientamento. Tuttavia, la prevalenza della Salmonella nei branchi di riproduttori di Gallus gallus danesi superava il limite superiore proposto nel documento di orientamento. 

Lo scorso anno la Danish Veterinary and Food Administration ha fornito dati sulla prevalenza di Salmonella nei branchi allevati per la riproduzione, nei riproduttori adulti, nei polli da ingrasso e nella carne di Gallus gallus, per il periodo 2011-2016. Le prevalenze per il periodo 2015-2016 sono conformi ai limiti superiori stabiliti nel documento di orientamento.

L’articolo 1 del Regolamento in esame autorizza quindi la Danimarca ad applicare alle partite di carni derivate da polli da ingrasso destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le partite di carni di cui all’articolo 1 sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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