L’applicazione del Regolamento sulla produzione e l’etichettatura biologica

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 326 del 9 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell’8 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

La produzione sul mercato dell’Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi a soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l’utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.

L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014, consente, in via eccezionale per gli anni civili 2015, 2016 e 2017, l’impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole.

L’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi a soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui è possibile, in via eccezionale, usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate.

Pertanto all’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 la data “31 dicembre 2017” è sostituita da “31 dicembre 2018“. All’articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l’anno civile 2018“.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 gennaio 2018.

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