La Circolare dell’Inps sulle prestazioni occasionali

Dopo un paio di mesi dall’entrata in vigore di alcune parziali modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, che la cosiddetta Legge Dignità ha introdotto, soprattutto a beneficio del settore agricolo, l’INPS ha emanato apposite istruzioni per favorire una loro corretta gestione.

Contestualmente, con la Circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018, è stato completato il programma di adeguamento della piattaforma telematica Inps conseguente all’introduzione di tali modifiche.

Per quanto riguarda le imprese operanti in agricoltura, l’Inps ricorda di dover indicare in sede di comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima) “la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni”, con un’estensione quindi da 3 a 10 giorni consecutivi dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. Si tratta come noto di un regime di deroga che lascia ancor ben più ampi margini di manovra rispetto alla regola generale di indicare data e ora di inizio/fine della prestazione.

Questa deroga si somma a quella relativa alla misura del compenso, per cui già da tempo bisogna riferirsi alla contrattazione di settore (l’Inps cita a riguardo il suo precedente messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017).

Anche in agricoltura opera la regola del compenso minimo di 4 ore continuative con la particolarità – introdotta nella legge 96/2018 – “che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale” (3-10 giorni) dichiarato in sede di comunicazione preventiva. L’utilizzatore, ai fini con controllo della retribuzione minima giornaliera, può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato. Questa facoltà, unita alla modifica normativa di cui sopra, farebbe pensare alla possibilità di determinare il compenso come media del periodo (ad esempio in una giornata vi potrebbero essere 2 ore di lavoro e nell’altra 6). Sulla questione però la circolare Inps non è chiara ed occorrerà un approfondimento.

Risulta invece chiaro, già dalla norma, che non saranno sanzionabili quelle imprese agricole per cui si riscontrasse l’impiego di lavoratori non utilizzabili per legge con il contratto di prestazione occasionale e che avessero certificato il falso in sede di registrazione nella piattaforma informatica INPS. Ricordiamo che in agricoltura sono impiegabili unicamente determinate categorie di soggetti (titolari di pensione di vecchiaia/invalidità; under 25 regolarmente iscritti presso istituto scolastico/università; disoccupati disponibili a lavorare; percettori di ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione-REI o di altre prestazioni di sostegno al reddito) ma solo se non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che tali condizioni devono essere appunto obbligatoriamente autocertificate dai potenziali prestatori in sede di registrazione al portale INPS.

Per il resto rimangono ferme le regole già in vigore, compresi i divieti, validi per la generalità dei datori di lavoro, di non poter ricorrere alle prestazioni occasionali nell’ambito di appalti di opere e servizi o nel caso di imprese – anche agricole – che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

Fonte Confcooperative

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