I limite massimo di residui dell’isoflurano per i suini

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 194 del 31 luglio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui.

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. L’isoflurano figura già in tale tabella come sostanza consentita per gli equidi, usata esclusivamente come anestetico.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha ricevuto una domanda di estensione alla specie suina della voce esistente relativa all’isoflurano e l’Agenzia ha raccomandato di determinare un LMR per questa nuova richiesta. L’EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie e l’Agenzia ha ritenuto che l’estrapolazione della voce relativa all’isoflurano ad altre fasce di età e altre specie non può essere valutata in modo attendibile per il momento a causa dell’insufficienza di dati.

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 29 settembre 2018.

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