Gli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare specifici prodotti di origine animale

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 118 del 14 maggio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell’8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale.

Da marzo 2017 gli Stati membri hanno notificato alla Commissione, attraverso il sistema RASFF, un numero significativo di gravi e ripetuti casi di non conformità dovuti alla presenza di Salmonella in carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame originarie di vari stabilimenti del Brasile. Le autorità competenti del Brasile sono state informate in merito a tali casi di non conformità ai requisiti dell’Unione e sono state invitate a prendere le misure correttive necessarie.

Le informazioni pervenute dalle autorità competenti del Brasile e i risultati dei controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione non hanno dimostrato l’adozione delle misure correttive necessarie per ovviare alle carenze individuate. Non esistono quindi sufficienti garanzie che tali stabilimenti soddisfino attualmente i requisiti dell’Unione e i loro prodotti potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Nel marzo 2018, in base alle informazioni fornite dalle autorità competenti del Brasile, nel paese sono stati accertati casi di frode riguardanti la certificazione di laboratorio per le carni e i prodotti a base di carne esportati nell’Unione. A tale riguardo, le indagini in corso e i recenti interventi della magistratura in Brasile indicano l’assenza di sufficienti garanzie che gli stabilimenti delle società BRF SA e SHB SA, autorizzate ad esportare nell’Unione carni e prodotti a base di carne, siano conformi ai pertinenti requisiti dell’Unione. I loro prodotti potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute pubblica ed è opportuno eliminare tali stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare nell’Unione carni e prodotti a base di carne.

Per questo motivo gli elenchi degli stabilimenti di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 dai quali è consentito importare nell’Unione prodotti specifici di origine animale sono modificati come indicato nell’allegato del Regolamento in esame che entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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