Fondi Ue al settore avicolo, pubblicato il Regolamento di esecuzione
E’ stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (scaricabile qui). Il regolamento disciplina le modalità con le quali l’Unione europea erogherà i fondi – in cofinanziamento al 50% – per coprire le spese delle imprese italiane atte a sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.
L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 32.147.498 euro e le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:
a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione e in quella italiana di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’articolo 1; e
b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e in quella italiana di cui all’allegato («zone regolamentate»); e
c) se sono state versate ai beneficiari dall’Italia al più tardi entro il 30 settembre 2020. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e
d) se l’animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
L’Italia procederò quindi a controlli amministrativi e fisici, verificando in particolare:
a) l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione;
c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.