Covid-19 e sicurezza alimentare, le risposte della Commissione europea

E’ possibile contrarre l’infezione da Covid-19 attraverso il cibo? Se sono un operatore del settore alimentare, posso chiedere ai miei fornitori garanzie riguardo al virus? Qual’è il rischio di contrarre l’infezione dal packaging dei prodotti alimentari? Le risposte a queste e molte altre domande riguardo la sicurezza alimentare connesse all’epidemia di Covid-19 sono state raccolte in un documento di Questions&Answers della Direzione generale per la Salute e la Sicurezza alimentare della Commissione europea scaricabile a questo link Covid_Q&A_Sicurezza Alimentare Commissione Ue.

Ecco alcune delle domande e risposte di maggiore interesse:

Qual è il rischio di contrarre l’infezione da Covid-19 dai prodotti alimentari?

Nonostante la vasta diffusione della pandemia, finora non è stata segnalata alcun caso di trasmissione della Covid-19 attraverso il consumo di alimenti. Come indicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare[1], nulla, in relazione alla Covid-19, dimostra che gli alimenti rappresentino un rischio per la salute pubblica. Si ritiene che la via primaria di trasmissione della Covid-19 sia quella da persona a persona, principalmente attraverso le goccioline del respiro che le persone infette diffondono con gli starnuti, la tosse o in fase di espirazione.

[1]     https://www.efsa.europa.eu/it/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route.

Come operatore del settore alimentare, posso chiedere garanzie ai miei fornitori per quanto riguarda la Covid-19?

No. Una certificazione “esente da virus” non è giustificabile in quanto nulla, in relazione alla Covid-19, dimostra che gli alimenti rappresentino un rischio per la salute pubblica. Eventuali richieste di questo genere di garanzie sono quindi sproporzionate e di conseguenza inaccettabili.

Qual è il rischio di contrarre la Covid-19 dagli imballaggi alimentari?

Anche se, secondo uno studio recente[1], l’agente eziologico della Covid-19 (SARS-CoV-2) sopravvivrebbe fino a 24 ore sul cartone e anche diversi giorni su superfici dure come l’acciaio e la plastica in condizioni sperimentali (ad esempio in ambiente con umidità relativa e temperatura controllate), non esistono prove che dimostrino la trasmissione dell’infezione da confezioni contaminate esposte a diverse condizioni e temperature ambientali. Di fronte alle preoccupazioni che il virus presente sulla cute possa riuscire a entrare nel sistema respiratorio (ad esempio attraverso il contatto delle mani con il volto), le persone, compresi i consumatori, che maneggiano gli imballaggi dovrebbero rispettare gli orientamenti delle autorità sanitarie pubbliche in materia di buone pratiche igieniche, che comprendono il lavaggio frequente ed efficace delle mani.

[1]     https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true

L’industria agroalimentare sta adottando misure per evitare che gli alimenti da essa prodotti o distribuiti siano contaminati dal virus?

La produzione alimentare nell’UE è già disciplinata da rigorose norme igieniche, la cui attuazione è soggetta a controlli ufficiali e che tutte le imprese alimentari devono applicare. I controlli igienici che gli operatori del settore alimentare devono effettuare mirano a prevenire la contaminazione degli alimenti da parte di agenti patogeni e quindi saranno anche finalizzati a prevenire la contaminazione degli alimenti da parte del virus responsabile della Covid-19. Nelle imprese alimentari sono obbligatorie iniziative di formazione periodica su tutte queste prescrizioni in modo che i lavoratori dell’industria alimentare sappiano come operare nel rispetto dell’igiene.
Tra le buone pratiche igieniche prescritte in ogni fase della produzione alimentare sono particolarmente importanti la pulizia e, se del caso, la disinfezione degli impianti e delle attrezzature di produzione tra un lotto di produzione e l’altro, la prevenzione della contaminazione crociata tra categorie di alimenti e dello stesso alimento in fasi diverse del processo produttivo (ad esempio tra alimenti crudi e alimenti cotti), l’igiene personale, come il lavaggio e la disinfezione delle mani, l’impiego di guanti e mascherine ove previsto, l’uso di calzature e abbigliamento igienici dedicati, oppure l’astensione dal lavoro in presenza di sintomi di malattia. Nel contesto attuale le imprese alimentari dovrebbero inoltre ridurre allo stretto necessario i contatti con l’esterno, ad esempio con i fornitori o i camion, mantenendo le distanze dagli autisti.

La chiusura totale (ossia il lockdown) può limitare i controlli sull’applicazione dell’igiene nelle imprese alimentari. Ciò compromette la sicurezza alimentare in generale?

I controlli ufficiali rientrano nell’ambito di una filiera alimentare sicura; tuttavia non si ritiene che le limitazioni attuali (compreso il possibile rinvio, basato sul rischio, di alcune attività di controllo ufficiale) incidano sulla sicurezza alimentare, che dipende prima di tutto dall’impegno di tutti gli attori della filiera, dal produttore al consumatore, con la responsabilità principale in capo agli operatori del settore alimentare. La sicurezza alimentare è conseguita soprattutto attraverso misure preventive (buone pratiche igieniche). Gli operatori del settore alimentare devono dimostrare la costante applicazione di queste misure preventive durante la produzione alimentare e la loro efficacia mediante controlli e analisi dei processi produttivi e degli alimenti (si tratta dei cosiddetti “controlli degli operatori stessi”). Le autorità preposte alla sicurezza alimentare provvedono a loro volta alle relative ispezioni. La chiusura totale, anche nei casi in cui può incidere sulle modalità dei controlli ufficiali, non compromette la sicurezza degli alimenti prodotti.
A questo proposito, la Commissione ha adottato un regolamento[1] che consente agli Stati membri di eseguire interventi di controllo in una forma compatibile con le restrizioni della circolazione finalizzate a contenere la diffusione della Covid-19 nel rispetto di garanzie adeguate così che la sicurezza alimentare non sia compromessa. Tali misure si applicano per due mesi e saranno in seguito riesaminate in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

[1]     Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).

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