Covid-19, aggiornate le linee guida su attività di sanità veterinaria e sicurezza alimentare

Le Direzioni generali della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) hanno aggiornato le disposizioni concernente gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in relazione all’emergenza per l’epidemia di Covid-19. In particolare il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni riguardanti le attività indifferibili, che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale per motivi di rischio sanitario e/o per elevato impatto economico, e quelle che le Regioni e Province Autonome sulla base di una specifica valutazione del contesto e rischio sanitario sul proprio territorio, possono rimodulare e/o differire per ulteriori 30 giorni.

La nuova circolare (scaricabile a questo link> ministero salute 8 04 2020) sostituisce quanto contenuto nelle precedenti note DGSAF  del 2, 12 e 18 marzo 2020 “anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione n. 2020/466 del 30 marzo 2020”. La Commissione europea ha infatti stabilito, per almeno due mesi, regole straordinarie per facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla pandemia Covid-19.

Tra le attività che non possono essere differite, si ricomprendono:

a) sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
b) controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell’ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;
c) prelievi dell’obex nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;
d) controlli veterinari in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:
– monitoraggio nelle aree riconosciute “cluster” di infezione per Brucellosi;
– risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica e attività di disinfezione;
– allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;
– riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;
– i capi di aziende Ufficialmente Indenni che si spostano per transumanza o monticazione (alpeggio) da Province non ufficialmente indenni;
e) controlli veterinari Piano Salmonellosi quelli previsti dal PNSC nei riproduttori (gallus gallus e tacchini) e galline ovaiole per il carico e l’accasamento;
f) controlli su animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia in forza degli Accordi con altri Stati membri ex Regolamento 1266/2007 e s.m. e i.;
g) visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonché acquisire informazioni sull’eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell’intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale);
h) attività connesse all’identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione;
i) attività connesse al Piano Nazionale Arbovirosi di cui alla nota DGSAF 3789-17/02/2020 con particolare riferimento alla sorveglianza entomologica per West Nile e Usutu;
l) rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell’attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale.

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