Condizioni di utilizzo del termine “prodotto di montagna” in merito all’origine dei mangimi

Sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 6 agosto 2018 è stato pubblicato il Decreto 20 luglio 2018 recante le Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale.

Il presente decreto viene emanato ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, con lo scopo di agevolare le attività di controllo legate all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto della montagna” per i prodotti di origine animale, fornendo le indicazioni per la verifica dei requisiti di conformità sull’origine degli alimenti
somministrati agli animali di allevamento.

Per i prodotti di origine animale, il termine “prodotto di montagna” può essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non è
inferiore al: 25% per i suini e al 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini.

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