Autorizzati alcuni preparati di Bacillus subtilis come additivi zootecnici

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 194 del 31 luglio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG).

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 per autorizzarlo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.

Il preparato in questione, appartenente alla categoria “additivi zootecnici”, è stato autorizzato dal regolamento (CE) n. 2017/187 della Commissione per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. Nel parere del 6 marzo 2018 l’Efsa ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e può aumentare il peso e incentivare l’incremento di peso o il rapporto mangime-peso nei suinetti svezzati. Pertanto il preparato in questione, così come indicato nell’allegato del Regolamento in esame, appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale£, è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale.

Inoltre sulla stessa Gazzetta è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, autorizza il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Adisseo France SAS).

Il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784, appartenente alla categoria “additivi zootecnici”, è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. In un suo parere l’Efsa conclude che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e si può ragionevolmente supporre che il modo d’azione per le specie avicole minori sia uguale a quella per le principali specie avicole (polli da ingrasso). Pertanto il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale”, è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Infine il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, autorizza il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) per suini da ingrasso, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria “additivi zootecnici”. Nei pareri del 6 marzo 2018 l’Efsa ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato analizzato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull’ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso. Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale”, è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Tutti i regolamenti citati entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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