Covid-19, agroalimentare: più flessibilità sui controlli ufficiali

La Commissione europea ha pubblicato un regolamento di attuazione (scaricabile qui) che consente agli Stati membri di effettuare controlli ufficiali sulla catena agroalimentare su una base più flessibile, al fine di affrontare le sfide specifiche della situazione dovute a COVID-19. La misura aiuta a prevenire la diffusione della malattia attraverso i movimenti del personale di controllo e a facilitare la circolazione di animali, piante, alimenti e mangimi all’interno e all’interno dell’Ue, nonostante le circostanze attuali. Allo stesso tempo, la misura non modifica le norme sostanziali del diritto dell’UE che regolano la salute pubblica e degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e il benessere degli animali.

I controlli veterinari e fitosanitari su animali, piante, alimenti e mangimi possono essere effettuati in via eccezionale attraverso “persone specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati“. Ciò può verificarsi laddove, ad esempio, il personale delle autorità competenti non può raggiungere il luogo in cui dovrebbe essere effettuato il controllo, a causa delle restrizioni di movimento volte a prevenire la diffusione del virus.

Tra le altre misure anche quella che prevede che i controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:

a) nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali,da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea;

b) nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

Per i controlli alle frontiere, i documenti presentati per via elettronica possono essere eccezionalmente accettati per il completamento dei controlli se la persona responsabile si impegna a fornire l’originale il più presto possibile. Gli incontri fisici con gli operatori possono essere sostituiti da contatti utilizzando i mezzi di comunicazione disponibili.

Le misure sono inizialmente limitata a due mesi e saranno poi riviste alla luce dell’esperienza acquisita sul campo, gli Stati membri che desiderano utilizzare le misure devono informare la Commissione e gli altri Stati membri.

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