Sicurezza alimentare, Ue: “Carne preimballata non può essere congelata in prossimità della scadenza”

Il congelamento della carne preimballata prossima alla scadenza per prolungare la vita commerciale si deve considerare una violazione della norma. E’ quanto ha chiarito l’Unione europea a seguito di una notifica attivata dalla Grecia il 23 gennaio 2019, tramite il sistema comunitario Rasff a seguito del congelamento di un lotto di carne fresca bovina refrigerata preimballata sottovuoto di origine statunitense, importato in Italia e successivamente congelato prima della data di scadenza. “Il sistema – ha precisato Bruxelles – potrebbe essere utilizzato per occultare il deterioramento, compromettendo in tal modo ulteriormente la sicurezza delle carni commercializzate e finendo per indurre in errore i consumatori sulla qualità delle carni messe in vendita.”

A darne notizia è stato il Ministero della Salute italiano (leggi la nota) che ha fatto dunque sapere che le carni fresche – una volta sezionate e messe in vaschetta per la vendita al pubblico (preimballate) – in prossimità della scadenza non possono essere congelate per prolungare la vita commerciale. La questione riguarda sia i consumatori, visto che stiamo parlando delle vaschette preparate nei reparti macelleria dei supermercati ed esposte nei banchi frigo, sia i tagli di 5-10 kg commercializzati all’ingrosso in confezioni sottovuoto. Secondo la norma europea la carne fresca non può essere congelata in qualsiasi fase della filiera, in particolare in prossimità della scadenza commerciale.

La Commissione europea con nota Ares (2019) 2456574 del 08/04/2019, ha considerato quanto disposto dall’allegato III, Sezione I, capitolo VII, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 come un obbligo giuridico inequivocabile, che non ammette flessibilità e ha così argomentato:

– il periodo di stabilizzazione, durante il quale il pH delle carni della carcassa si stabilizza, dura pochi giorni e cade abitualmente prima dell’immissione sul mercato.

– l’allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che “[le] carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso.” Tale obbligo giuridico è stato ribadito nella sezione 5.4 della comunicazione della Commissione dal titolo ”Orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari”(1).

– tale obbligo non sarebbe esplicitato così inequivocabilmente se le carni potessero essere congelate in qualsiasi fase della filiera di produzione e dunque il testo non ammette alcuna flessibilità.

(1) “per motivi di igiene, il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che gli alimenti di origine animale destinati al congelamento debbano essere congelati senza indebiti ritardi dopo la produzione (52). La prescrizione non si applica ai dettaglianti che riforniscono altri operatori del settore alimentare, quali le banche alimentari, purché tale attività del dettagliante rimanga marginale, localizzata e ristretta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.”

 

Fonte: Il Fatto Alimentare

 

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