Misure eccezionali di sostegno per il mercato avicolo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 è stato pubblicato il Decreto dal titolo “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori della uova e delle carni di pollame in Italia.”

In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, del 10 ottobre 2018, sono applicate misure eccezionali di sostegno per le seguenti categorie merceologiche: pollo, faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, pulcino e tacchino ed alle uova del genere gallus.

Agli importi unitari dei sostegni (come da art. 3, del regolamento suddetto) si applica il cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Il livello massimo di contribuzione finanziaria dell’Unione, fissato a 11,1 milioni di euro, tiene conto degli importi unitari e delle quantità, distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, fatta salva la possibilità di usufruire della flessibilità.

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:

  • imprese produttrici di uova da cova;
  • imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
  • imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all’art. 1;
  • centri d’imballaggio di uova.

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