Soppresse alcune sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione europea

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 275 del 6 novembre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione contiene è relativo all’adozione di un elenco di sostanze aromatizzanti autorizzate, che è stato inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Secondo il regolamento in esame l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzate fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

I periodi di transizione precedentemente indicati non si applicano alle miscele di aromi.

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