Le misure eccezionali di sostegno per il settore avicolo italiano

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 255 dell’11 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

Tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 l’Italia ha confermato e notificato 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7 che hanno interessato anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Lo scorso 9 marzo la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno.

In base all’articolo 1 del presente Regolamento l’Unione europea partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame interessati dai focolai suddetti.

Le spese incorse dall’Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:

  • per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione e in quella italiana di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’articolo 1;
  • per le imprese avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e dell’Italia di cui all’allegato («zone regolamentate»);
  • se sono state versate ai beneficiari dall’Italia entro il 30 settembre 2019 (e non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014);
  • se l’animale o prodotto, per il periodo indicato al primo punto, non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 11,1 milioni di euro, e saranno destinati, come indicato in regolamento per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata; per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate; per l’eliminazione del pollame nelle zone regolamentate; per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate;

Laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova indicati, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare derivante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

L’Italia dovrà effettuare controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

L’Italia dovrà inoltre comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti effettuati.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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