Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Dignità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018  stato pubblicato il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” che è entrato in vigore il 14/07/2018

Con il cosiddetto Decreto Dignità, secondo quanto affermato dal Ministro del lavoro Luigi Di Maio, si inizia lo smantellamento di una parte del Jobs act.  Infatti, oltre alle altre misure, come le sanzioni alle imprese che delocalizzano, lo slittamento della scadenza dello spesometro, il no allo split payment per i professionisti e la stretta sulla pubblicità per il gioco d’azzardo, nel Decreto Dignità sono contenute diverse misure in tema di lavoro.

Viene confermato allo 0,5% l’aumento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro nel caso di rinnovo di contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Un contributo, inoltre, è destinato a finanziare la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ossia l’indennità mensile di disoccupazione che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Allo scopo di limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine, il Decreto Dignità prevede l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare la cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo strumento al posto di una diversa tipologia contrattuale (causali).

Nel provvedimento si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte delle seguenti esigenze:

  • temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  • connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.

In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 36 mesi. Nel caso in cui si dovesse superare tale limite il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.

Per i contratti a termine non sono previste più di quattro proroghe nell’arco di 36 mesi. Inoltre a ogni rinnovo, a partire dal secondo, si applicherà un costo contributivo crescente di 0,5%, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, anche in somministrazione.

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