Misure protettive e modifiche alla decisione 2014/709/Ue in merito alla peste suina africana

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 140 del 6 giugno 2018 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/834 della Commissione, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

Per un periodo di tempo sufficiente la Commissione europea non ha ricevuto notifica di alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in tutte le zone dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania che attualmente figurano nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Sono state inoltre attuate le misure dell’Unione per la lotta contro la peste suina africana previste dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio e sono state applicate ulteriori misure di biosicurezza negli allevamenti di suini domestici. Ciò indica un miglioramento della situazione epidemiologica della malattia nei suini domestici in tutte le zone dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania che attualmente figurano nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone non dovrebbero quindi figurare nella parte III, bensì nella parte II di tale allegato.

Allo stesso modo la Commissione non ha ricevuto notifica di focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Polonia.

Di contro tra aprile e maggio sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel sudest della Polonia, in zone elencate nell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, la presente decisione modifica gli allegati del decisione di esecuzione con quelli presenti nella decisione in esame.

Inoltre è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del 4 giugno 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria. Le autorità del paese hanno infatti informato la Commissione sull’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva.

In base all’articolo 1 della Decisione in esame l’Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione.

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