L’UE adotta nuove regole sull’etichettatura degli ingredienti primari degli alimenti

La Commissione europea ha appena adottato nuove norme sull’etichettatura dell’origine dell’ingrediente principale presente negli alimenti.

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea L 131 del 29 maggio 2018, garantisce un elevato livello di trasparenza, fornendo ai cittadini comunitari informazioni chiare sull’origine dei prodotti alimentari venduti sul mercato UE.

Il Regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’art. 26, par. 3, del Reg. (UE) 1169/2011, il quale dispone che “l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o luogo di provenienza reali dell’alimento finale, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”: lo scopo è prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l’alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, che a norma dell’art. 26, par. 2, lettera a), del Reg. (UE) 1169/2011 deve essere indicato, viene fornita nelle modalità indicate nell’art. 2 del nuovo Regolamento.

Il Regolamento appena pubblicato non si applica alle indicazioni geografiche protette, anche in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’art. 26, par. 3, a tali indicazioni.

Il Regolamento 2018/775 entrerà in vigore il 1 giugno 2018 ed avrà applicazione dal 1 aprile 2020, per consentire un appropriato periodo transitorio.

 

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