Le modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 14 marzo 2018  recante “Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Decreto si compone di sei articoli, ed entrerà in vigore a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, è previsto che un successivo Decreto del Mipaaf determini dettagliate disposizioni applicative degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto (Interventi previsti dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 102/04 per favorire la ripresa economica e produttiva del settore avicolo).

A favore delle imprese agricole di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti nel settore avicolo, danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi i seguenti aiuti: interventi per favorire la ripresa economica e produttiva; interventi di prevenzione e di miglioramento della biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad alto rischio.

Secondo il Decreto in esame gli interventi sono riservati alle imprese avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo agricolo 2017 (decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016).

Iscriviti alla newsletter
ISCRIVITI
close-link
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER