Autorizzati additivi per mangimi destinati a suini ed altre specie animali

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 22 del 26 gennaio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG).

E’ stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) da utilizzare come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”. L’Efsa ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’additivo è considerato efficace per aumentare il peso corporeo definitivo e migliorare il rapporto mangime/peso dei suini da ingrasso e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Per questo il preparato specificato appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “promotori della digestione”, è autorizzato come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato del presente regolamento che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Inoltre è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/129 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

E’ stato richiesto di autorizzare la L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi per l’utilizzo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. L’Efsa ha ritenuto che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente e non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure di protezione adeguate. L’additivo è una fonte effettiva dell’aminoacido arginina per tutte le specie animali. L’Efsa ha tuttavia espresso timori riguardo alla sicurezza della Larginina, se somministrata nell’acqua di abbeveraggio, ma non ha proposto alcun tenore massimo di L-arginina, ma ne raccomanda la supplementazione in quantità adeguate.

La sostanza indicata quindi, appartenente alla categoria “additivi nutrizionali” e al gruppo funzionale “aminoacidi, loro sali e analoghi”, è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato del regolamento in esame che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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