Autorizzati diversi additivi per mangimi destinati a suinetti

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 333 del 15 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006.

I composti interessati dal presente Regolamento per un periodo illimitato. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti.

Con il presente Regolamento tali sostanze, appartenenti alla categoria “additivi nutrizionali” e al gruppo funzionale “composti di oligoelementi”, sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

in particolare tuttavia non possono essere usate nell’acqua di abbeverata.

L’autorizzazione dell’ossido ferrico è negata e la sostanza non può più essere usata come additivo per mangimi nutrizionale.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E1 relativa all’elemento Ferro-Fe, sono soppressi i seguenti additivi, le relative formule chimiche e descrizioni: “Cloruro ferrico, esaidrato”, “Carbonato ferroso”, “Chelato ferroso di amminoacidi, idrato”, “Fumarato ferroso”, “Solfato ferroso, eptaidrato”, “Solfato ferroso, monoidrato” e “Ossido ferrico”.

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 è soppressa la voce E1 relativa all’additivo “Chelato ferroso di idrato di glicina”.

Le sostanze “cloruro ferrico esaidrato”, “carbonato ferroso”, “chelato ferroso di amminoacidi idrato”, “chelato ferroso di idrato di glicina”, “fumarato ferroso”, “solfato ferroso eptaidrato”, “ossido ferrico” e “solfato ferroso monoidrato” autorizzate dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 e le premiscele che contengono tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 4 luglio 2018 possono continuare ad essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti. La materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2019 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare. La materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 4 gennaio 2020  possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscriviti alla newsletter
ISCRIVITI
close-link
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER