Autorizzato il Bacillus Subtilis come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 331 del 14 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S).

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una richiesta di rivalutazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria “additivi zootecnici“.

In un suo parere l’Efsa ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, i preparati in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha ritenuto che l’additivo può migliorare l’aumento di peso nei suinetti lattanti se utilizzato nei mangimi o nell’acqua potabile. L’Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Pertanto il preparato in questione appartenente alla categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale”, è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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