Riduzione contributiva in favore di datori di lavoro che sottoscrivono contratti di solidarietà

Aperti il 30 novembre i termini per l’invio delle domande all’INPS di riduzione contributiva spettante alle imprese, rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che sottoscrivono contratti di solidarietà.

Con l’emanazione del decreto interministeriale n. 2 del 27/9/2017 Lavoro-MEF sono stati infatti definiti i criteri per il riconoscimento a partire dal 2017 di tali sgravi, meglio illustrati nella recentissima circolare del Ministero del Lavoro n. 18, integrata successivamente con la circolare ministeriale n. 19.

Da un punto di vista normativo, si fa riferimento sia agli articoli 1 e 2 della legge 726/1984 sia al decreto legislativo 148/2015 (Jobs Act) che, come noto, ha tipizzato il contratto di solidarietà in una delle 3 causali per la cassa integrazione straordinaria, insieme alla riorganizzazione e crisi aziendale. Tale riduzione è riconosciuta, fermo restando il limite di spesa annuo, nella misura del 35% della contribuzione complessiva per un massimo di 24 mesi in un quinquennio e con riferimento a lavoratori interessati da una riduzione d’orario superiore al 20%.

Le somme complessivamente a disposizione per il 2017 sono pari a 30 milioni di euro alla luce dell’integrazione di stanziamento intervenuta con l’ultima legge di Bilancio 2017.

In termini operativi, la procedura per l’invio della domanda al Ministero del Lavoro ricalca tendenzialmente quella in uso negli anni precedenti, compresa la conferma del criterio dell’ordine cronologico di presentazione ai fini della loro ammissione con l’inserimento, tuttavia, di 4 principali novità:
a) individuazione di una precisa finestra temporale in cui avanzare le istanze:
– per il 2017, tra il 30 novembre e il 10 dicembre p.v., da imprese che abbiano stipulato CdS al 30 novembre 2017 o che l’abbiano avuto in corso nel 2016;
– a partire dal 2018 tra il 30 novembre e il 10 dicembre di ogni anno da imprese che abbiano stipulato CdS al 30 novembre dello stesso anno o che l’abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente;
b) indicazione da parte dell’impresa, a pena di inammissibilità della domanda, di una previsione/stima circa la quantità di riduzione contributiva richiesta;
c) riduzione dei tempi per l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro del provvedimento di ammissione o di diniego allo sgravio contributivo, ridotti da 120 a 30 giorni rispetto alla ricezione della domanda;
d) eliminazione del vincolo posto sui datori di lavoro di indicare, a pena di inammissibilità, gli strumenti di miglioramento della produttività (di misura almeno pari allo sgravio richiesto) o il piano di investimenti necessario per superare le inefficienze di natura gestionale o del processo produttivo, alla base della richiesta del contratto di solidarietà, sottoscritto al fine di evitare in tutto o in parte i licenziamenti.

Uno specifico avviso pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it comunicherà il raggiungimento del limite di spesa annuo. Sarà contestualmente pubblicato l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e, dal quel momento, non saranno più istruite istanze, fatta salva la possibilità di una loro successiva istruttoria in caso di risorse residue.

Possono ripresentare la domanda i datori di lavoro che non hanno avuto o non avranno accesso al beneficio negli anni precedenti per mancata disponibilità delle risorse. A riguardo, nella circolare ministeriale si danno specifiche istruzioni in merito alla riproposizione di domande non ammesse sia per quelle presentate in passato nel 2016 sia per quelle inviate a partire da quest’anno (hanno perso definitivamente invece la loro validità quelle presentate negli anni 2014-2015).

Infine, con la successiva circolare integrativa rispetto alla prima emanata, il Ministero ha precisato che con riferimento alla medesima unità produttiva può essere inoltrata una sola domanda per l’intero periodo di riduzione oraria interessata solo quando si sia in presenza di un singolo accordo. Diversamente, in presenza di più accordi, anche consecutivi, andranno trasmesse distinte domande.

Fonte Confcooperative

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