Nuove misure contro l’influenza aviaria in Bulgaria e in Italia

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 306 del 22 novembre 2017 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7835].

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria nell’Unione. In particolare, è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, prevedendo l’istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati.

Dalla data in cui è stata apportata l’ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2000, la Bulgaria ha notificato alla Commissione due recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 e ha comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.

L’Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. L’Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette e l’ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite.

La Commissione ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.

Iscriviti alla newsletter
ISCRIVITI
close-link
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER