Nuove misure contro l’influenza aviaria in Italia

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 289 dell’8 novembre 2017 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione del 6 novembre 2017 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell’Unione relativa all’influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ha stabilito norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno.

Dalla data in cui è stata apportata l’ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1969, l’Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nella regione Lombardia. L’Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette. La Commissione ha esaminato le misure adottate dall’Italia e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità italiane competenti sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio.

Per questo motivo l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.

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