Le disposizioni applicative per il Fondo per l’emergenza avicola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Mipaaft 14 settembre 2018 dal titolo “Disposizioni applicative di cui all’articolo 6 comma l del decreto 13 marzo 2018, recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola”.

Il presente decreto disciplina l’attuazione degli interventi stabiliti dal decreto interministeriale 13 marzo 2018, individuando le disposizioni applicative degli stessi, le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni atte a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo e danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi aiuti per favorirne la ripresa economica e produttiva nell’ambito degli interventi previsti dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni e
integrazioni.  Tali aiuti sono destinati a indennizzare le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore avicolo, a fronte delle perdite causate dall’influenza aviaria e dei costi sostenuti per la ripresa economica e produttiva.

La spesa è a carico del Fondo per l’emergenza avicola, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge n. 205/2017 nel limite della dotazione complessiva di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni per l’anno 2018 e 5 milioni per l’anno 2019.  Gli aiuti sono concessi fino ad un massimale dell’80% del danno ammissibile e a seguito dell’accertamento di focolai a partire dal 1 aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. Il decreto stabilisce anche i parametri per il calcolo dell’indennizzo stesso.

Per attivare gli interventi, le Regioni interessate devono individuare i territori sulla base delle restrizioni alle attività di allevamento imposte dalle competenti autorità sanitarie con l’istituzione delle zone di protezione, di sorveglianza e di ulteriore restrizione, e deliberare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’individuazione dei territori, proponendo al Mipaaft l’eccezionalità dell’evento stesso. Il Mipaaft dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento, individuando i territori danneggiati con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Le domande di intervento da parte delle imprese vanno presentate alle autorità regionali competenti entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria.

Gli aiuti sono pagati dalla regione direttamente all’azienda interessata o ad un’associazione o organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

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