Il nuovo marchio “Prodotto di montagna”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018 è stato pubblicato il Decreto 2 agosto 2018 del MIPAAFT dal titolo “Istituzione del logo identificativo per l’indicazione facoltativa di qualità ‘prodotto di montagna’ in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017” .
Il logo “prodotto di montagna” è’ utilizzato esclusivamente nell’etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e dal Decreto suddetto. Deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Decreto.
Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al logo “prodotto di montagna” purché non si ingeneri confusione nel consumatore.