L’approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica per l’abbattimento degli animali e il mantenimento del loro benessere

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 122 del 17 maggio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda l’approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica.

La Commissione ha chiesto all’Efsa di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica per lo stordimento dei polli da carne. Nel parere del 25 ottobre 2017 l’Efsa ha stabilito che il metodo può essere considerato, in termini di risultati per il benessere degli animali, perlomeno equivalente ad almeno uno dei metodi di stordimento attualmente disponibili; il metodo è valido solo a determinate condizioni, in particolare se sono rispettate: le specifiche tecniche (come la velocità di decompressione, la durata di ciascuna fase e il tempo totale di esposizione), le caratteristiche degli animali (polli da carne) e alcune condizioni ambientali (come la temperatura e l’umidità); la valutazione si limita solo ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg e il suo utilizzo non può essere esteso ad altre categorie di volatili.

Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo.

Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell’abbattimento di polli in caso di spopolamento e in altri casi in cui è necessario l’abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali.

In considerazione del fatto che il metodo è equivalente, in termini di risultati per il benessere animale, ad almeno uno dei metodi approvati esistenti, nel Regolamento in esame sono quindi riportate le modifiche dell’allegato I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla base del suddetto parere dell’Efsa.

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