Il limite massimo di residui della prolattina suina

Sulla Gazzetta ufficiale europea L 122 del 17 maggio 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui.

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico, nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. La prolattina suina non figura in tale tabella

L’EMA ha formulato una raccomandazione secondo la quale, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per la prolattina suina nei suini e ha ritenuto che estrapolare la classificazione “LMR non richiesto” relativa alla prolattina suina dalla specie suina ad altre specie non sia per il momento opportuno a causa dell’insufficienza dei dati.

Pertanto l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente a quello del regolamento in esame.

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