Le percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 febbraio 2018  recante “Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell’articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 “(legge di bilancio 2018).

Visto l’art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità  2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%.

L’art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto basato sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti.

L’art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10% nonché, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell’anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all’8%. Le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
delle specie bovina e suina sono state modificate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, nella misura del 7,65% e del 7,95%

L’art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che entro il 31 gennaio 2017 sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell’anno 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e  all’8%.

Al fine di rispettare il limite di 20 milioni di euro per il 2018 relativamente alle minori entrate derivanti dall’innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65% e del 7,95% e che, conseguentemente, le misure contenute nell’art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell’anno 2018, come stabilito dall’Art. 1 del Decreto in esame.

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