Il regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto 6 febbraio 2018 del Ministero delle politiche agricole recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012″.

in base all’articolo 2 del presente Decreto le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria “Importatori” dell’Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un’ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a un primo destinatario.

Il decreto inoltre definisce le modalità di utilizzo del sistema informativo veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), e i controlli sulle importazioni.

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